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12/06/2014 - FORMAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI (ReGIndE) AI SENSI DELL'ART. 7 D.M. 21 FEBBRAIO 2011, N.44. PROCESSO CIVILE TELEMATICO
OGGETTO: formazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Processo civile telematico.
Come noto, a far data dal 30 giugno 2014 diverrà obbligatorio il deposito degli atti endoprocessuali in materia civile mediante trasmissione telematica.
L'obbligo riguarderà anche gli ausiliari del giudice (custodi, consulenti tecnici d'ufficio etc.).
La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) ha previsto l'istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde), che deve contenere i dati identificativi e l'indirizzo di - posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.
Solo la registrazione del singolo professionista al Reginde consentirà al medesimo di procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell'ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario. Correlativamente. dal 1 luglio 2014 le cancellerie non potranno più ricevere atti cartacei da parte degli ausiliari del giudice.
Come, altresì, noto. l'art. 13 disp. att, c.p.c. prevede che presso ogni Tribunale sia istituìto un albo dei consulenti tecnici al quale possono essere iscritti soggetti non esercenti una professione regolamentata, o comunque non iscritti in appositi albi.
È dunque necessario che tutti i professionisti non iscritti agli appositi albi, e quelli per i quali l'ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l'iscrizione al REG1NDE, provvedano alla registrazione in proprio sul Regiride, secondo le modalità indicate dall'art. 9 delle Specifiche tecniche adottate con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati, ai sensi dell'art. 34 comma I DM 44/11.

CTU

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